Scippo Abellinum, Laurenzano scrive alla Soprintendenza ai beni archeologici
Pubblicato in data: 27/7/2011 alle ore:12:31 • Categoria: Comune •Il Sindaco Aldo Laurenzano scrive alla Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno – Avellino – Benevento – Caserta per sollecitare l’attivazione di nuovi procedimenti ablatori nei confronti della famiglia Dello Iacono, in riferimento all’area archeologica dell’antica Abellinum. Intanto, nei prossimi giorni è previsto un incontro con la Soprintendente Campanelli, il sindaco e l’assessore delegato al Parco archeologico Nancy Palladino.
OGGETTO: Sentenza TAR Salerno n.570/2011- Applicabilità dell’ art.34 della legge n.111 del 15 luglio 2011, che introduce l’art.42 bis del D.P.R. n.327/01, per la riacquisizione in mano pubblica del sito archeologico “Abellinum” ubicato alla C.da Civita di Atripalda.
L’interesse del Comune di Atripalda alla riacquisizione pubblica del sito archeologico Abellinum è l’interesse di un’intera collettività per un patrimonio dell’umanità intera, per un valore culturale che “ratione materiae” è presidiato da Codesta Soprintendenza , ma prescinde da qualsiasi limitazione o sofisma giudiziario e doverosamente va restituito al pubblico. In questa logica e nell’intento collaborativo tra le Istituzioni coinvolte, si rappresenta quanto nel seguito. In esito agli eventi determinatisi in virtù della ben nota sentenza del TAR SALERNO n.570/2011, nella quale veniva stabilito che “..omissis….l’intera questione, non più presidiata dalla disposizione relativa alla cd. “acquisizione sanante” ritorna nello statu quo ante così definito con le sentenze di questo TAR n.393/08…recante l’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità….nonché con la sentenza n.18/2009 del 12-1-2009…,.recante dichiarazione dell’obbligo del Ministero per i Beni culturali…di dare esecuzione alla sentenza n.393/2008, con il rilascio degli immobili in questione detenuti sine titulo…”, appare opportuno richiamare all’attenzione di Codesta Soprintendenza l’emanazione dell’art.34 della recente legge n.111/2011, di conversione del decreto-legge n.98, che introduce l’art.42 bis del D.P.R. n.327/01 :” UTILIZZAZIONE SENZA TITOLO DI UN BENE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO- 1. Valutati gli interessi in conflitto,l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci percento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnatolo ritira…omissis…”. La normativa enunciata sembrerebbe risolutiva dell’attuale problematica, che comporta la necessità di attivare nuovi procedimenti ablatori nei confronti dei proprietari dell’area.
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