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Atripalda, scuole chiuse fino al 29 novembre: ecco l’ordinanza del sindaco

Pubblicato in data: 24/11/2020 alle ore:18:05 • Categoria: Attualità, Comune

Scuole chiuse ad Atripalda. Il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, ha firmato questo pomeriggio l’ordinanza che proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell’emergenza COVID- l9 in atto, per il periodo intercorrente dal25 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. Questo il testo completo dell’ordinanza:

Il Sindaco
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti viraii trasmissibili;
Visto il decreto-legge 25103/2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 1610512020, n. 33;
Visto il DPCM del3llll2020 e i relativi allegati;
Vista I’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui sono state individuate nuove
regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate zona
rossa, tra cui Regione Campania, alla quale si applicano a decorrere dal 15 e frno al 29 novembre 2020,
le misure di prevenzione indicate negli artt.2 e 3 del Dpcm del 3lll12020;
Considerato che le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità,
riducendola all’essenziale, al fine di ridune i casi di contagio;
Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate
in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 ed in particolare l’ordinanza n. 90 del 15
novembre 2020 con la quale il Presidente ha dettato, tra [‘altro, disposizioni concementi l’attività
scolastica a distanza disponendo al punto l.l che “con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23
novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al sttccessivo punto 1.3., restano sospese le attività educative
in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di
istruzione 0-6 anni) nonché I’attit,ità didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In
visla della ripresa di tali attitità a far datu dal 21 novembre 2020, è dato mandato alle A.4.SS.LL.
lerritorialmente competenti di assicurare, dal l6 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso
somministrazione di lamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle
classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi … “;
Preso atto che il Presidente della Regione Campania con Ordinanza n. 92 del 23111112020 ha disposto:
“… l.l. con decorrenza clal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle altiyità in presenza dei
servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni)
nonché I’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E’ demandato alle ASSL
terrilorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei
dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità
accertate con riferimento ai territori di competenza, I’adozione di prowedimenti di sospensione delle
attività in presenza o di altre misure restriltive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle
ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per I’esercizio in sicurezza dell’attività
didattica in presenza: …”:
Considerato 1’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e la costanza di nuovi contagi accertati dall’ASL sul territorio di questo Comune;
Vista la nota dell’Istituto Comprensivo “E. De A.Micis – R. Masi”, acquisita agli atti con prot. n. 35070
del2411112020:
Ritenuto dover, in via precauzionale, sospendere le attività scolastiche in presenza almeno fino alla data
del 2911112020 nelle more di ulteriori determinazioni;
Ritenuto dover proseguire nel monitoraggio dell’attività da pate dell’ASL di screening epidemiologico
specifico sulla popolazione scolastica e generale sull’andamento della diffusione del virus sul territorio
comunale al fine di valutare ulteriori provvedimenti restrittivi a partire dalla data del30lll12020′,
Visti:
= il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 0210112018 n. I ed in particolare I’art. 12
che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione
Civile;
= il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del
311112016 che prevede I’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di
emergerza; : la Legge 23/12/1978,r.833;
= il Decreto Legislativo I 8/08/2000, n. 267 – art. 50;
= il Decreto legislativo 3110311998, n. l12-art. 117;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai
sensi delle norme tutte soprarichiamate;
DISPONE
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:
1. La sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute
pubblica ed in considerazione dell’emergenza COVID- l9 in atto, per il periodo intercorrente dal
25 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia
(sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza
della prima classe delle scuole primarie.
2. L’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi a partire dal giomo 3011112020 all’esito
delle attività di accertamento delle condizioni di diffusione del virus in riferimento al territorio
comunale.
3. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e
pubblicità sul territorio comunale.
4. Trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, al Proweditorato agli studi di Avellino,
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Govemo di Avellino ed al Comando Stazione Carabinieri
di Atripalda.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
/ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo
Regionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 2B/01/1977 n. l0 nei termini e modi previsti dall’art. 2
e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1031:
/ entro 120 (centoventi) giorni dalla dala di pubblicazione del prowedimento al Presidente della
Repubblica nei termini e modi preisti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/1 1/1971, n. 1199.

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