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Ambiente, due ordinanze del sindaco contro il rischio incendi boschivi

Pubblicato in data: 23/6/2010 alle ore:13:25 • Categoria: Attualità, Comune

incendioDue ordinanze per prevenire gli incendi boschivi, nel rispetto dell’ambiente e dei confinanti: sono state firmate dal sindaco di Atripalda, Aldo Laurenzano (nella foto in basso). Il primo provvedimento, deciso subito dopo che il Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ha decretato il periodo di allerta degli incendi boschivi, ordina a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, con decorrenza immediata, la rimozione dai terreni per una fascia non inferiore a 50 metri, dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o di qualsiasi materiale che sindaco-laurenzanopossa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco vietando, altresì, l’accensione di fuochi all’aperto nei boschi, ad una distanza minore di 100 metri dai medesimi, di fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano, di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, di gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese, di non parcheggiare auto nel bosco su viabilità non asfaltate, specialmente se dotate di marmitta catalitica, di non parcheggiare a contatto con l’erba secca, di non abbandonare rifiuti nei boschi e in zone di campagna ed in discariche abusive.
Nel contempo ha decretato che l’accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e attrezzate e che l’accensione e la bruciatura dei residui vegetali, provenienti dalla ripulitura di orti, giardini e dalle lavorazioni agricole, in particolare dai noccioleti nel periodo fino al 30 Settembre 2010, deve essere, obbligatoriamente, limitata alle seguenti fasce orarie: dall’alba alle ore 7,00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per una distanza non inferiore a mt. 200; dall’alba alle ore 10,00 nelle rimanenti zone agricole del territorio comunale. L’accensione e la bruciatura é assolutamente vietata in presenza di vento. A carico dei trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46, salvo quanto previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.
La seconda disposizione, invece, ordina a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade del Comune di provvedere entro gg. 15 dalla data di pubblicazione della disposizione, di potare le siepi radicate sui propri fondi, tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada, che provocano altresì restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante. Al termine della scadenza dei giorni 15, si procederà senza ulteriore avviso, all’esecuzione d’Ufficio in danno; le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 29 del Codice della strada per una somma complessiva compresa tra €. 148,00 ed €. 594,00. Al Comando di Polizia Municipale diretto dal Ten. Sabino Parziale toccherà vigilare sull’esecuzione di entrambe le ordinanze.

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