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Separazioni e divorzi: l’accordo consensuale in Comune costa 16 euro

Pubblicato in data: 30/1/2015 alle ore:15:17 • Categoria: Comune

comuneDa oggi, in seguito alla riforma del processo civile, è possibile separarsi o divorziare attraverso l’accordo consensuale innanzi al Sindaco,  quale ufficiale di stato civile.
La nuova disposizione di legge è stata introdotta per semplificare e velocizzare le procedure di separazione consensuale; divorzio su richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo consensuale davanti al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio può avvenire, anche senza l’assistenza di un legale, quando i coniugi sono entrambi d’accordo, non hanno figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; e non sono previsti trasferimenti di tipo patrimoniale dall’uno all’altro coniuge.

In caso di divorzio, è necessaria la precedente separazione dei coniugi, sia essa stata giudiziale (cioè pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato) o consensuale (tramite accordo omologato dal giudice), protratta ininterrottamente da almeno tre anni.

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all’ufficiale di stato civile, il termine di tre anni che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale di stato civile.

La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del Comune prevede la compilazione e presentazione di un modulo con il quale i coniugi comunicano i loro dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei  dati  dichiarati con il modulo acquisendo d’ufficio i relativi certificati (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). L’ufficiale di stato civile fissa quindi un appuntamento al quale si presenteranno – personalmente e congiuntamente – entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione  o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio.

Immediatamente dopo, l’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile.

L’ufficiale di stato civile stabilisce quindi un ulteriore appuntamento per la conferma dell’accordo (dopo almeno trenta giorni dalla data dell’accordo), previo versamento nelle casse comunali di 16 euro in qualità di diritto fisso.

Per la conferma dell’accordo i coniugi devono presentarsi congiuntamente  e personalmente davanti al Sindaco, in qualità di Ufficiale di stato civile, alla data stabilita.

Da quel momento la separazione consensuale, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

Procedura di negoziazione assistita da avvocati
La nuova legge prevede anche che il coniuge che intende procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio possa, attraverso il proprio avvocato, invitare l’altro a cercare una soluzione concordata.
Ciascuna parte deve essere assistita da uno o più avvocati di sua fiducia.
L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli ulteriori adempimenti.

In presenza di figli minori, maggiorenni non autonomi economicamente, o incapaci, o portatori di handicap grave, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo di negoziazione se ritiene che esso risponda all’interesse dei figli. In caso contrario lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa entro trenta giorni la comparizione delle parti.
Ottenuti i nullaosta o le autorizzazioni, l’avvocato di parte è obbligato a trasmettere, entro dieci giorni dalla stipula dell’accordo, una copia autenticata all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
L’accordo raggiunto con l’aiuto degli avvocati produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

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