Riorganizzazione uffici comunali, niente reintegro per l’ex comandante dei vigili urbani Domenico Giannetta: potrà richiedere solo il risarcimento
Pubblicato in data: 31/7/2015 alle ore:12:30 • Categoria: Attualità •Riorganizzazione uffici comunali, secondo stop in pochi mesi dal Tribunale di Avellino e niente reintegro, anche in via cautelare, per l’ex comandante dei vigili urbani Domenico Giannetta revocato dal sindaco lo scorso 1 dicembre «per venir meno del rapporto fiduciario».
La sezione Lavoro, in composizione collegiale, pur riconoscendo l’illegittimità del provvedimento di revoca perché non adeguamento motivato, ha respinto il reclamo proposto dal tenente Giannetta avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale in composizione monocratica del 19 maggio 2015.
I giudici del foro di Avellino, presidente Giuseppe De Tullio, giudice estensore Ciro Luce e giudice Monica D’Agostino, in undici cartelle, motivano il decreto di rigetto n.15452/2015 del 28 luglio, respingendo così la richiesta di reintegro nella mansioni di Comandante della Polizia municipale di Atripalda per le quali il tenente Giannetta, difeso dall’avvocato Ermanno Santoro, è stato assunto in data 9.7.2013.
Lo scorso 19 maggio il tribunale, in composizione monocratica, aveva già rigettato l’istanza cautelare, ed avverso a tale rigetto Giannetta aveva proposto reclamo alla composizione collegiale, che riconfermano anche le valutazioni esposte dal giudice monocratico sui profili di illegittimità del provvedimento sindacale «che oltre ad essere adottato senza l’osservanza della procedura prevista dall’articolo 37 del Regolamento comunale, appare essere adottato anche in difetto delle condizioni sostanziali, legittimanti il potere di recesso anticipato da parte della Amministrazione» come il verificarsi di gravi irregolarità dell’adozione degli atti mentre «nulla di tutto ciò risulta esplicitato nel provvedimento di revoca» ed inoltre «la motivazione della revoca, adottata dall’ente non ha consentito all’instante di conoscere le ragioni poste a fondamento dell’atto datoriale e di apprestare rispetto allo stesso un consapevole ed adeguato esercizio del diritto di difesa» ed infine che «ciò che non è stato dedotto e provato dall’ente e che ha valore dirimente al fine di valutare il corretto esercizio del potere di revoca dell’incarico in questione, è la gravità del supposto inadempimento imputabile al Giannetta».
Da qui la illegittimità della revoca dell’incarico secondo la Corte che nelle motivazioni successive spiega però che il ricorrente Giannetta è stato assunto “per le funzioni di specialista in servizi di vigilanza-categoria D” e non assunto “con la mansione di Comandante della Polizia Municipale”, «come si afferma nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, e solo successivamente gli è stato conferito l’incarico, inscindibile ed unitario di Comandante Responsabile IV Settore: Polizia municipale» in scadenza a gennaio 2015. Questo motiva il rigetto della domanda cautelare «perché finalizzata non già a restituire il Giannetta al ruolo di Comandante Responsabile del IV settore, essendo l’assegnazione comunque alla scadenza nel gennaio 2015, ma d imporre al Comune di Atripalda (difeso dall’avvocato Ettore Freda ndr.) una nuova assegnazione di tale ruolo», così come già dichiarato dal giudice monocratico «che ha chiaramente, e condivisibilmente, distinto tra il diritto alla reintegra in un incarico a seguito della illegittima revoca ante tempus, ma allorché il termine originariamente fissato ancora non è decorso, e la riattribuzione di un incarico, anche se dopo una illegittima revoca ante tempus, quando però sia spirato il termine di durata originariamente fissato».
I giudici infine riconoscono al sindaco «datore di lavoro pubblico un’ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali» e al tenente Giannetta solo il diritto al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimità della revoca dell’incarico. «La domanda cautelare va rigettata – concludono – anche nella parte in cui è finalizzata al reintegro, se non nelle mansioni precedentemente svolte di Comandante di P.M. e Responsabile del III Settore Polizia Locale-Commercio, almeno in “altre equivalenti a quelle per le quali (esso ricorrente) è stato assunto”».
PER NOI DI ATRIPALDA NON SI VEDE ALCUN PROBLEMA VALE A DIR IL TENENTE POTREBBE RIMANER NEL SUO RUOLO(NON CI RISULTA CI SONO STATI PARTICOLARI PROBLEMI SOTTO DI EGLI
Il risarcimento lo deve chiedere e noi cittadini dobbiamo pretendere che venga mandato tutto alla corte dei conti per mostrare che il danno è stato causato da chi ha scritto l’atto e hindi deve pagare in prima persona chi ha fatto l’atto